Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
Sono ammessi a contributo i percorsi formativi iniziati a fare data dal 2 ottobre 2018.
Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
La spesa deve riguardare le protesi dentarie:
- Corone/Capsule in Ceramica, Weener, ecc. compresi eventuali costi di impianto e Perni moncone / Abutment
- Ponti in Ceramica, Weener, ecc.
- Apparecchi ortodontici (fissi e mobili, byte, placche di svincolo)
- Tutti i trattamenti di ortodonzia chirurgica cui non deve seguire alcuna costruzione di dispositivo su misura
Sono escluse le cure odontoiatriche: pulizia, otturazioni, estrazioni, intarsio, ricostruzioni/protesi in composito, riparazione/manutenzione protesi, inlay-onlay-overlay, endodonzia, currettaggio, scaling, attivatori plurifuzionali, impianti senza relativa protesi di completamento lavoro.
Nel caso ci sia un’unica fattura comprendente protesi e altre cure che non rientrano nella casistica prevista, il contributo sarà erogato solo per le protesi.
Nella fattura devono essere esplicitati i costi del singolo intervento effettuato.
Non vengono rimborsate le fatture di protesi dentarie su lavori eseguiti all’estero.
Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.
Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CE prevista dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46
I dispositivi su misura, per i quali non è prevista la marcatura CE, fermo restando il rispetto dei requisiti essenziali, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità secondo le procedure descritte nell’allegato VIII. La dichiarazione di conformità deve in particolare contenere le seguenti informazioni:
- i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione;
- la dichiarazione che il dispositivo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.
Inoltre, il fabbricante di dispositivi “su misura” si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, in modo da permettere la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti del D. Lgs.46/97.Tutta la documentazione, compresa la dichiarazione, va tenuta a disposizione per un periodo di almeno cinque anni.
La dichiarazione di conformità del fabbricante da consegnare al paziente è fornita dal laboratorio che produce il dispositivo medico. Le garanzie di qualità sui materiali di tali dispositivi medici sono diversamente fornite dalle case produttrici.
Nel caso di nuova protesi realizzata direttamente dal dentista, non si tratta di “prodotto/dispositivo medico su misura”, ma di trattamento/terapia/cura medica/ortodontica effettuata da professionista abilitato.
Tale terapia deve essere autocertificata dal dentista stesso, indicando in fattura o nella autocertificazione stessa quale protesi sia stata realizzata (ad es. multibrackets) la data d’inizio e la durata di tale trattamento (ovvero se i costi sostenuti siano tutti riferibili allo stesso anno di competenza).
Nel caso in cui la spesa per protesi dentarie sia distribuita su più annualità, l’anno di riferimento sarà quello in cui sarà emessa la fattura conclusiva (a saldo). In tal caso verrà considerato l’intero costo sostenuto.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo alle nuove aziende artigiane realizzate da donne o da giovani di età inferiore ai 35 anni.
Specifiche
L’azienda ha/ha avuto in forza, o si impegna ad assumere entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno e per cui ci sia l’obbligo di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, l’azienda dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.
In caso di aziende costituite in forma societaria è necessario che almeno il 50% dei soci siano donna o abbiano età inferiore ai 35 anni alla data di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Sono considerate valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che determinano una nuova azienda con una nuova data d’iscrizione (annotazione) all’Albo imprese artigiane.
L’iscrizione all’Albo imprese artigiane deve avvenire entro 3 mesi dalla data di creazione azienda (ovvero, non possono essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già e quindi si trasformano in artigiane).
Hanno precedenza le aziende con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per licenziamento D51.
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.
Il contributo per nuove aziende realizzate da donne è previsto a partire dall’anno di competenza 2022.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione – Entro 90 giorni dalla data iscrizione (annotazione) all’Albo Imprese Artigiane
Contributo alle imprese che si rivolgono ad uno degli Enti di Formazione, promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto, per essere assistite e supportate nell’attivazione e progettazione di percorsi di apprendistato duale ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs 81/2015 e dell’Accordo Interconfederale Regionale del primo ottobre 2018.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione/protocollo e/o il piano/progetto/patto formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di apprendistato duale ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene attivato il contratto di apprendistato duale.
Sono ammessi a contributo i percorsi attivati a partire dall’anno scolastico/formativo 2019/2020.
Specifiche
I contratti di apprendistato duale che si svolgono presso le imprese dovranno avere la durata minima di sei mesi.
Le attività svolte dagli Enti di Formazione sono di assistenza e supporto per:
• La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
• La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo unitamente, se stipulata contestualmente, alla convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
• Il supporto nel processo di monitoraggio e verifica sul percorso di apprendistato duale.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo, ripetibile da parte della medesima impresa, può essere richiesto per l’attivazione di ogni percorso di apprendistato duale. Tali percorsi, per essere ammessi al contributo devono essere frutto di co-progettazione specifica. Il ruolo di supporto/assistenza svolto dall’Ente di Formazione nei confronti dell’impresa deve essere comprovato attraverso la compilazione del modulo di attestazione (link) delle attività di assistenza e supporto sopra indicate, compilato dall’Ente e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’impresa, viene gestita direttamente dall’Ente di Formazione che la completerà per la parte a lui riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per Protesi oculistiche:
- Occhiali da vista (lenti e montatura)
- Lenti a contatto
Il contributo su spese sostenute nel 2024, non può essere richiesto dal dipendente che ha già ottenuto contributi su spese sostenute nel 2023, tranne nel caso di nuova prescrizione del medico specialista che preveda sostituzione delle lenti.
Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.
Sono escluse le riparazioni e il montaggio.
Sono compresi eventuali trattamenti specifici delle lenti.
Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CE prevista dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46
I dispositivi su misura, fermo restando il rispetto dei requisiti essenziali, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità secondo le procedure descritte nell’allegato VIII. La dichiarazione di conformità deve in particolare contenere le seguenti informazioni:
- i dati che consentono di identificare il dispositivo in questione;
- la dichiarazione che il dispositivo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;
- il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se del caso, il nome dell’istituto ospedaliero;
- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati nell’allegato I e, se del caso, l’indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati interamente rispettati, con debita motivazione.
Inoltre, il fabbricante di dispositivi “su misura” si impegna a tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione che consente di esaminare la progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, in modo da permettere la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti del D. Lgs.46/97.Tutta la documentazione, compresa la dichiarazione, va tenuta a disposizione per un periodo di almeno cinque anni.
L’ottico optometrista è tenuto a emettere la dichiarazione di conformità per i dispositivi su misura da lui fabbricati: nello specifico, gli occhiali da vista su misura; pur essendo l’occhiale da vista su misura composto di un accessorio (la montatura) e da dispositivi di serie (le lenti), marcati CE dal rispettivo produttore, il prodotto finale dell’operazione di montaggio e, soprattutto, l’effetto che tale dispositivo ha per la funzione visiva dell’utilizzatore, sono tali da far sì che il dispositivo stesso possa essere utilizzato esclusivamente da un determinato ametropeper la distanza fra i piani principali di lenti e occhi, la distanza fra i centri ottici, l’inclinazione del frontale o l’eventuale, conseguente astigmatismo prodotto da fasci obliqui.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
Obiettivi
La filosofia di questo Servizio non è offrire un contributo alle aziende che acquistano prodotti per “stare al passo con i tempi” ma premiare le aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
– strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori)
– hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
– software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:
- digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
- e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
- calcolo dell’indice di redditività e tasso di innovazione;
- gestione relazioni clienti/fornitori (help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing);
- analisi dei dati di marketing on-line, big data e analytics, compresi tools per la SEO;
- manifattura digitale (es. sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering);
- comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
- cloud computing e file hosting;
- gestione documentale;
- miglioramento della sicurezza dati (come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall).
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile
Contributo ai lavoratori dipendenti per le spese di partecipazione a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso dell’anno di competenza.
Sono esclusi:
- corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non),
- corsi svolti presso CPIA (ex Ctp),
- corsi di ottenimento master, laurea, diploma o qualifica specifici,
- corsi che gà usufruiscono di altri finanziamenti,
- seminari che non prevedono il rilascio di attestato,
- costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui il corso ha inizio.
Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.
NB: Nel caso di corsi la cui durata supera l’anno (come ad esempio corsi di inglese pluriennali), la domanda va presentata per l’anno di avvio corso allegando le fatture pagate e una dichiarazione di frequenza per il periodo svolto.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per corsetto o busto ortopedico.
Specifiche
La spesa deve riguardare, su prescrizione medico specialistica, l’acquisto di un corsetto o busto ortopedico.
Sono escluse le riparazioni.
Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico.
Prescrizione specialistica
La prescrizione specialistica, completa di diagnosi, descrizione del tipo di protesi e correzioni da eseguire, è un elemento fondamentale.
Contributo per le iniziative, sviluppate dall’azienda, atte a favorire il superamento del Digital Divide
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza:
- Per opere infrastrutturali: lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
- Per nuova strumentazione: acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Contributo UNA TANTUM per lavoratore quale incentivo per Accordi individuali di lavoro agile (Smartworking) a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Il contributo può essere richiesto:
- A) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 12 mesi
- B) alla proroga, che permetta il raggiungimento durata minima di 12 mesi, relativa a un iniziale Accordo individuale di attivazione di durata inferiore ai 12 mesi
- C) all’attivazione dell’Accordo di lavoro agile a condizione che l’accordo individuale di attivazione preveda alla data della sottoscrizione una durata minima di 6 mesi – massima di 12
L’erogazione del Servizio avverà verificando l’effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile attestato mediante dichiarazione dell’impresa richiedente e controfirmata dal lavoratore che attesti lo svolgimento:
Accordi per durata minima di 12 mesi:
- dell’intero periodo di durata minima di dodici mesi
- di almeno 96 ore di lavoro in modalità agile (nel caso in cui il lavoro agile si innesti su rapporti di lavoro a tempo parziale, la durata effettiva della prestazione di lavoro in modalità agile non potrà essere inferiore a 48 ore).
Accordi per durata minima di 6 mesi e fino a 12 mesi:
- dell’intero periodo di durata minima di sei mesi e fino a dodici mesi
- di almeno 48 ore di lavoro in modalità agile.
Il periodo di computo della durata minima di dodici mesi di effettivo svolgimento della prestazione in modalità agile può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di computo della durata minima.
La tipologia contrattuale di assunzione del lavoratore subordinato in cui va ad innestarsi l’attivazione del lavoro agile non è rilevante ai fini del riconoscimento dell’incentivo.
Per ciauscun lavoratore, può essere erogato all’azienda un solo contributo A63 in tutto l’arco dei rapporti di lavoro.
L’anno di competenza è l’anno in cui è stato attivato l’Accordo individuale di Lavoro Agile, o la proroga che permetta il raggiungimento della durata minima.