Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione
Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
– Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
– Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche
La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:
– [brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
– [prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi
Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.
Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale nell’ottica di attuazione di percorsi di alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
I percorsi formativi devono essere iniziati dal 24 gennaio 2018.
Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai Servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente agli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.
Non possono essere richiesti contributi nel caso di:
- Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
- Spese di importo inferiore a € 2.000
- Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
- Spese per tickets
- Terapie riabilitative di qualsiasi genere
- Sedute di psicologia
- Interventi di estetica
- Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
- Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
- Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
- Spese per strumentazione sanitaria
- Spese di degenza
L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).
Contributo alle aziende artigiane per un investimento effettuato nell’anno di competenza.
L’investimento:
- può essere per innovazione tecnologica, di processo o di prodotto
- può riguardare: attrezzature e macchinari di lavoro, impianti di produzione, impianti di energie rinnovabili, registrazione o acquisizione di brevetti e licenze d’uso.
- può essere attuato attraverso:
– Mutuo chirografario
– Artigiancassa
– Mediocredito
– Sabatini/Tremonti
– Leasing
– Mutuo fondiario o ipotecario
– Autofinanziamento
Nelle copie delle fatture, dei contratti e/o finanziamenti si deve evincere:
- il tipo di bene acquistato
- la data di stipula del contratto
E’ escluso il contributo per l’acquisto di:
- beni usati,
- beni immobili (compresa la loro manutenzione o restauro);
- beni mobili registrati (motoveicoli, autoveicoli, camion, imbarcazioni, ecc.)
- beni per cui si è già presentata domanda A62 “Nuova Imprenditoria Femminile o Giovanile”
- allestimenti camion previsti dal Servizio A23 “Acquisti e allestimenti Trasporto Merci
- climatizzatori (estivi ed invernali) / pompe di calore
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A51 per anno competenza.
Beni diversi tra loro acquistati in tempi diversi tra loro sono considerati investimenti diversi (“spese non cumulabili”).
Per l’anno di competenza fa fede:
– la data della stipula finanziamento;
– la data consegna DDT, in caso di leasing;
– la data fattura, in caso autofinanziamento.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Casistiche particolari
Solo per la categoria Acconciatura-Estetica sono considerate attrezzatura alcune specifiche parti dell’arredamento del negozio strettamente inerenti l’attività.
Solo per Trasporto persone è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli e autobus.
Solo per le Imprese funebri, inquadrate come categoria Ebav “Settori scoperti”, è considerata attrezzatura l’acquisto di beni mobili registrati quali autoveicoli per il trasporto delle salme (carro funebre).
L’Hardware (Pc, tablet, ecc.) può essere considerato Attrezzatura, qualora il suo utilizzo faccia parte di un unico investimento di innovazione collegato alla produzione oppure alla informatizzazione dell’azienda e non strumento da utilizzare per la mera attività di ufficio.
Contributo alle aziende che si rivolgono ad una «Struttura», avente le caratteristiche di cui al paragrafo successivo, per essere assistite e supportate nell’attivazione di percorsi di alternanza formativa ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107 e smi, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e smi, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 e smi
La Struttura di cui sopra deve essere uno degli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza coincide con l’anno in cui vengono sottoscritti la convenzione ed il piano formativo con l’istituzione scolastica o formativa (cfr. Scuole secondarie di secondo grado, CFP, Università, ITS….) per l’attivazione di almeno un percorso di alternanza formativa ai sensi ella normativa sopra dettagliata.
Le convenzioni devono essere state sottoscritte in data successiva al 23 gennaio 2018 (data di sottoscrizione dell’accordo).
Specifiche
I percorsi individuali di alternanza scuola lavoro che si svolgono presso le imprese dovranno avere una durata non inferiore alle 120 ore.
Le attività svolte dalla struttura sono di assistenza e supporto per:
– La verifica delle condizioni e dei requisiti di attivazione;
– Il supporto nella fase di matching (scuola-giovane-impresa);
– La stipula della convenzione con l’istituzione scolastica o formativa;
– La co-progettazione del patto/piano/progetto formativo;
– Il supporto nel processo di verifica e valutazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione «allo stesso titolo» (autodichiarazione nel modello).
Si intende per allo stesso titolo la percezione di altro contributo consistente nella compartecipazione ai costi sostenuti per le attività di assistenza e supporto all’impresa di cui sopra.
I contributi previsti dai servizi A71 e A72 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dalle Strutture che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.
Contributo al dipendente per danni subiti alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale.
Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista.
Contributo alle aziende artigiane per consolidamento degli impianti debitori e/o operazioni a medio/lungo termine per esigenze di liquidità, realizzati nell’anno di competenza con la garanzia dei Confidi Artigiani, (vedi elenco in allegato) che devono essere destinati a:
– consolidamento delle passività a breve termine
– ristrutturazione della garanzia debitoria
– riequilibrio finanziario
– mutui chirografari (non per investimenti/acquisti)
Gli importi finanziabili debbono riguardare almeno un minimo di € 30.000 per singola operazione.
L’anno di competenza è l’anno di erogazione del finanziamento/affidamento.
Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A52 per anno competenza
Contributo alle aziende per i costi sostenuti per la partecipazione a iniziative formative rivolte a rafforzare la figura del tutor aziendale – gestiti e svolti quali soggetti organizzatori dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e accreditati presso la Regione del Veneto.
L’anno di competenza è l’anno in cui inizia il percorso formativo.
Sono ammessi a contributo i percorsi formativi iniziati a fare data dal 2 ottobre 2018.
Specifiche
Il partecipante al corso di Tutor deve essere Titolare, Socio o Collaboratore familiare.
La durata minima del percorso formativo è di 8 ore secondo le linee guida dei contenuti definite (vedi allegato).
L’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti in relazione allo stesso titolo (autodichiarazione nel modello).
Si intende “allo stesso titolo” la percezione di altro contributo rivolto specificamente alla compartecipazione ai costi sostenuti per la formazione della figura di tutor.
I contributi previsti dai servizi A74, A75 e A76 sono tra loro cumulabili.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Presentazione
La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata.
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.