Integrazione DVR – Apprendistato duale e Lavoro agile

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Contributo alle imprese per l’integrazione, ovvero predisposizione qualora si tratti di prima assunzione da parte di imprese senza dipendenti, del DVR:

  • in relazione all’attivazione di percorsi di apprendistato duale con giovani minorenni e maggiorenni
  • in relazione a attivazione di progetti di sperimentazione Lavoro agile

Il servizio deve essere realizzato dall’impresa avvalendosi di professionisti e/o strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo primo ottobre 2018, nel caso di apprendistato duale e/o del 20 dicembre 2019 nel caso di lavoro agile  con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento:

  1. dall’anno scolastico/formativo 2024/2025 per l’apprendistato duale
  2. anno emissione fattura per  aggiornamento DVR nel caso di lavoro agile

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dall’apprendista duale o del dipendente in modalità di lavoro agile   rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza (nel caso di apprendista duale); attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; variazione della sede /luogo/luoghi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); variazione modalità orarie e periodi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); utilizzo attrezzature di lavoro.

FSBA (AIS e ACIGS)

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Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015.

Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) http://www.fondofsba.it/.
L’anno di competenza è il 2023 e successivi.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI e RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE

Si vedano allegati a piè pagina.

Per info/aggiornamenti su procedure/regole FSBA: www.fondofsba.it e www.fondofsba.it/faq/

Vido Tutorial: Clicca qui

CONTRIBUZIONE CORRELATA

Ciascun consulente ha l’obbligo di verificare sempre, per ogni domanda presentata in Sinaweb, la corretta gestione della Contribuzione Correlata.
FSBA, nel proprio sito, ha  pubblicato una guida specifica.

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2024, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Figli minori con patologie gravemente invalidanti

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Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti

Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.

I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
•    Sindrome di down
•    Sordità
•    Cecità
•    Patologie oncologiche
•   
Talassemia Major
•    Drepanocitosi
•    Talasso-drepanocitosi
•    Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
•    Leucemia
•    Autismo
•    Distrofia
•    Diabete mellito
•    Sindrome di Potocki-Lupski
•    Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Iniziative speciali di promozione

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I Progetti Speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria:

  1. Eventi, manifestazioni pubbliche, sfilate, mostre ed esibizioni che coinvolgano direttamente le imprese artigiane aderenti ad EBAV (non in via esclusiva) nella promozione al pubblico e/o operatori di mercato dei loro prodotti e servizi
  2. Convegni e seminari posti a conclusione di progetti finalizzati a:
    a. analizzare il mercato di riferimento della categoria/filiera per proporre strumenti innovativi ed adeguati che consentano alle imprese di coglierne l’evoluzione
    b. approfondire tematiche di carattere tecnico specialistico al fine di consentire alle imprese di essere competitive nel mercato di riferimento
    c. presentare e promuovere al pubblico il prodotto/servizio dell’impresa artigiana di uno specifico settore/filiera valorizzandone la qualità e le specificità

 

Si veda, per ogni dettaglio, GUIDA PROGETTI SPECIALI allegata.

Integrazione per sospensione lavoro

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Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per:

– sospensione dal lavoro (FSBA AIS) nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024;
– sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024.

Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).

L’anno di competenza è l’anno di termine contratto apprendistato.
L’erogazione avverrà comunque a verifica da parte di Ebav di ulteriori 12 mesi presso la stessa azienda (12 mesi successivi al periodo di apprendistato).
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Acquisto prima casa

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Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:

  • acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)

Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.

Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2024, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2023 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

 

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione collettiva aziende

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Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav.

La Formazione Collettiva viene definita dai Comitati di Categoria, secondo un Catalogo corsi attuabili dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditati presso la Regione del Veneto.
Per corsi specialistici di Grafica e Comunicazione è stata siglata una convenzione con l’Istituto Salesiano San Marco (fcs.issm.it).
Alla formazione collettiva possono partecipare dipendenti, titolari/soci o collaboratori familiari.

E’ possibile l’effettuazione di corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Durata massima erogabile per ogni corso: 50 ore.
Durata massima erogabile per ogni azienda: 250 ore per anno competenza.
Durata massima erogabile per ogni partecipante: 50 ore per anno competenza.
L’anno di competenza è l’anno di inizio corso di formazione.

Presentazione

La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Categorie

Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Legno, Metalmeccanici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi, Panificatori, Pulitintolavanderie, Tessile, Trasporto merci, Trasporto persone, Vetro

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.