Formazione collettiva aziende

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Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione collettiva per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale presso Enti di Formazione promossi da Soci Ebav.

La Formazione Collettiva viene definita dai Comitati di Categoria, secondo un Catalogo corsi attuabili dagli Enti di Formazione promossi dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditati presso la Regione del Veneto.
Per corsi specialistici di Grafica e Comunicazione è stata siglata una convenzione con l’Istituto Salesiano San Marco (fcs.issm.it).
Alla formazione collettiva possono partecipare dipendenti, titolari/soci o collaboratori familiari.

E’ possibile l’effettuazione di corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Durata massima erogabile per ogni corso: 50 ore.
Durata massima erogabile per ogni azienda: 250 ore per anno competenza.
Durata massima erogabile per ogni partecipante: 50 ore per anno competenza.
L’anno di competenza è l’anno di inizio corso di formazione.

Presentazione

La domanda di contributo, compilata e firmata dal titolare dell’azienda, viene gestita direttamente dagli Enti che la completeranno per la parte a loro riservata. Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione convenzionato Ebav.

Categorie

Acconciatura-Estetica, Alimentaristi, Ceramica, Chimica, Comunicazione, Concia, Imprese pulizie, Legno, Metalmeccanici, Occhiali, Odontotecnici, Orafi, Panificatori, Pulitintolavanderie, Tessile, Trasporto merci, Trasporto persone, Vetro

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2024, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Sussidio Scuola

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Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2024/2025, di un SOLO figlio frequentante:

  • asilo nido
  • scuola dell’infanzia
  • scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2023 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Formazione partecipata aziende

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Contributo alle aziende artigiane che adempiono agli obblighi formativi in materia di sicurezza derivanti dall’Accordo Stato Regioni (d. lgs 81/08) presso strutture promosse da Soci Ebav.
Per Formazione partecipata si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, attraverso strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il livello di rischio della parte specifica viene sempre certificato dall’Ente di Formazione in relazione all’attività dell’azienda, alla mansione del lavoratore, ecc.

Ebav eroga il contributo solo a completamento di ciascuno dei seguenti iter formativi previsti e certificati dall’Ente di Formazione:

  • Corso “Parte generale” di 4 ore + Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Parte specifica per livello di rischio” di 4, 8 o 12 ore
  • Corso “Formazione Preposti” di 8 ore
  • Corso “Aggiornamento” di 6 ore
  • Corso “Formazione Di-isocianati” di 4 ore

Ebav sospende il contributo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga una percentuale di frequenza allo specifico iter formativo pari al 90%.

E’ possibile l’effettuazione di corsi sicurezza, caratterizzati da moduli formativi esclusivamente teorici, in modalità formazione a distanza FAD sincrona (comunicazione OOAA del marzo 2022).

Casistiche particolari

Ebav eroga il contributo anche nel caso in cui, nella stessa domanda, il lavoratore partecipi sia al completo iter formativo (Parte generale + Parte specifica) sia al Corso “Formazione Preposti”.

Ebav eroga il contributo per lavoratori che hanno partecipato a Corsi di Formazione le cui ore sono inferiori a quanto previsto nell’Accordo del 15/03/2012, se tale formazione è a completamento dell’iter formativo già iniziato in precedenza; Ebav richiederà documentazione integrativa che giustifichi la particolare procedura.

Ebav eroga nuovamente il contributo per “Aggiornamento” esclusivamente per le attività riferite all’ “aggiornamento quinquiennale” (non altre tipologie) richiamate negli accordi regionali del 03/05/2016 e 23/03/2018, laddove siano decorsi almeno 4 anni dall’aggiornamento precedente (ricordando che i quinquenni decorrono dalla data di completamento dei rispettivi corsi base).

Ebav eroga il contributo per “Formazione Di-isocianati” esclusivamente per le attività della specifica casistica prevista dalle misure di Salute e Sicurezza per l’uso sicuro dei Di-isocianati con riferimento al Reg. UE 2020/1149.

Ebav eroga nuovamente* il contributo relativo a un ulteriore Corso “Parte specifica per livello di rischio” o per parte di esso, limitatamente per le materie necessarie,  per lo stesso lavoratore solo nel caso in cui il lavoratore partecipi a:

  • un corso “Parte specifica” di formazione con diverso livello di rischio;
  • un corso “Parte specifica” di formazione con medesimo livello di rischio ma in altro ambito contrattuale e/o settore produttivo come definiti dagli accordi stato regioni vigenti nel tempo in materia.

*Ebav richiederà documentazione integrativa che attesti le materie affrontate per adeguare/completare le competenze formative rispetto alla parte specifica e le motivazioni per la nuova partecipazione alla parte specifica per cui il lavoratore ha già ricevuto attestato di frequenza dai soggetti organizzatori di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere congiuntamente sottoscritta da Ente di Formazione, da RSPP e dal Titolare azienda.

Presentazione
La presentazione della Richiesta di partecipazione alla Formazione Partecipata avviene:

  1. attraverso il Portale Ebav
  2. direttamente con gli Enti di Formazione

Caso 1
L’accesso al Portale è previsto solo per i soggetti registrati che compilano mensilmente le denunce di versamento B01 (Associazioni o Consulenti del lavoro).
Attraverso il Portale, nell’applicazione dedicata “Formazione Partecipata” è possibile:
– inoltrare la Richiesta di partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro agli Enti di Formazione;
– delegare gli Enti di Formazione a inoltrare la richiesta di contributo Ebav.

Caso 2
Contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav (vedi elenco allegato).

Esclusivamente per l’accesso ai contributi previsti per la Formazione Partecipata (A27), è sufficiente che l’azienda abbia denunciato un solo versamento (delibera CDA del 15 ottobre 2012).

Scadenza
Le domande A27 (quindi iter formativo completo) devono essere inoltrare dall’Ente di Formazione ad EBAV entro 6 mesi dal completamento della formazione stessa ovvero entro 6 mesi dalla data fine iter formativo completo (Delibera COBIS 06/10/2017).

Attenzione
Se la formazione sulla sicurezza è svolta da altri Enti di Formazione, tali Enti devono inoltrare la “Richiesta collaborazione” a Cobis: link.
Tale formazione non è finanziata da Ebav.

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).

L’anno di competenza è l’anno di termine contratto apprendistato.
L’erogazione avverrà comunque a verifica da parte di Ebav di ulteriori 12 mesi presso la stessa azienda (12 mesi successivi al periodo di apprendistato).
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Sostegno alla qualità

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Contributo per Certificazioni obbligatorie o volontarie di processi, sistemi, prodotti e competenze professionali

Contributo per spese sostenute nell’anno di competenza a fronte di:

  • Certificazione obbligatoria o volontaria di sistema/processo aziendale
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di prodotti
  • Certificazione obbligatoria o volontaria di competenze professionali di mestiere
  • Consulenze per l’ottenimento iniziale di una delle precedenti Certificazioni/Norme

Specifiche

La Certificazione deve essere rilasciata da organismi di certificazione sotto accreditamento di ACCREDIA o da parte di analoghi Enti di certificazione internazionali.
L’ente bilaterale non eroga contributo per:

  • mantenimento delle certificazioni (visite annuali di sorveglianza)
  • formazione del personale dipendente
  • acquisto della copia delle Norme generali di riferimento

L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

 

Antincendio – Primo Soccorso – Defibrillatori

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.

Specifiche

I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.

I corsi di cui al punto C) devono essere  svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.

Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.

La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Ragioni oggettive valide:

  • Riduzione personale
  • Cessazione attività
  • Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
  • Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
  • Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.

Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.

Innovazione dei processi

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Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di:

[interventi Industria 4.0] Consulenze/Perizie asseverate finalizzate all’acquisto di beni strumentali e all’adozione di soluzioni produttive ed organizzative rientranti nell’ambito di “Industria 4.0” erogate da parte di soggetti quali a titolo esemplificativo Competence Center, Digital lnnovation Hub, Università, centri di trasferimento tecnologico, etc.

[efficientamento energetico e sostenibilità/Lavoro agile] Consulenze finalizzate all’introduzione di soluzioni all’interno delle imprese di efficientamento energetico ed interventi per una transizione verso una sostenibilità sia del ciclo produttivo che di carattere organizzativo aziendale.
Rientrano in questo capitolo anche le consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software e sistemi gestionali in modalità cloud computing volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

[banche dati] Abbonamento o acquisto di norme Uni / Ricerche di mercato su banche dati / Abbonamento a banche dati specialistiche di settore tramite software dedicato (banche noli, autoriparazione, …).

[software parco veicolare] Acquisizione/Affitto/Noleggio di software, licenze d’uso e hardware collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici.

 

Specifiche

Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un’analisi del processo aziendale, predispongono un piano di sviluppo strategico in base alle necessità rilevate in azienda.

Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
– L’eventuale formazione degli addetti
– Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)

E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Apprendistato: formazione interna assistita

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Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione

Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.

L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.

Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.