Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive
Ragioni oggettive valide:
- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)
Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.
Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.
Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.
Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di:
– [interventi Industria 4.0] Consulenze/Perizie asseverate finalizzate all’acquisto di beni strumentali e all’adozione di soluzioni produttive ed organizzative rientranti nell’ambito di “Industria 4.0” erogate da parte di soggetti quali a titolo esemplificativo Competence Center, Digital lnnovation Hub, Università, centri di trasferimento tecnologico, etc.
– [efficientamento energetico e sostenibilità/Lavoro agile] Consulenze finalizzate all’introduzione di soluzioni all’interno delle imprese di efficientamento energetico ed interventi per una transizione verso una sostenibilità sia del ciclo produttivo che di carattere organizzativo aziendale.
Rientrano in questo capitolo anche le consulenze specialistiche per l’implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di software e sistemi gestionali in modalità cloud computing volti allo svolgimento del lavoro in modalità agile.
– [banche dati] Abbonamento o acquisto di norme Uni / Ricerche di mercato su banche dati / Abbonamento a banche dati specialistiche di settore tramite software dedicato (banche noli, autoriparazione, …).
– [software parco veicolare] Acquisizione/Affitto/Noleggio di software, licenze d’uso e hardware collegato per la gestione conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici.
Specifiche
Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi sostenuti pluriennali).
Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un’analisi del processo aziendale, predispongono un piano di sviluppo strategico in base alle necessità rilevate in azienda.
Sono escluse in tutti gli interventi le spese per:
– L’eventuale formazione degli addetti
– Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.)
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per la partecipazione dei titolari e dei dipendenti a corsi per la gestione delle emergenze in tema di sicurezza organizzati anche da Enti o Istituti diversi da quelli convenzionati.
Specifiche
I corsi riguardano:
A – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti Antincendio (DM 10/03/1998 e DM 02/09/2021)
B – corsi di Addestramento/Aggiornamento addetti per il Primo soccorso (DM 388/03)
C – corsi di Addestramento/Aggiornamento per l’uso dei Defibrillatori (addestramento teorico pratico alle manovre BLS-D) per le aziende cha hanno, per obbligo o per opportunità, adottato tale strumento.
I corsi di cui al punto C) devono essere svolti esclusivamente da Soggetti/Centri di formazione accreditati in materia dall singole regioni secondo specifici criteri ed in conformità alle Linee Guida nazionali del 2003 e s.m.i.
Sono escluse tutte le attività in modalità formazione a distanza FAD sincrona.
La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav per:
– sospensione dal lavoro (FSBA AIS) nel periodo 1 Aprile 2024 – 31 Dicembre 2024;
– sospensione dal lavoro (CIG in deroga ex D.L 160 del28/10/2024) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024.
Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo in seguito al conseguimento del Titolo di Studio per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell’Accordo interconfederale del 1/10/2018:
– Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale
– Apprendisti di alta formazione e ricerca
Specifiche
La durata minima del contratto di apprendistato è quella prevista dalla legislazione vigente.
L’anno di competenza è l’anno in cui si consegue il Titolo di studio.
Il contributo è previsto anche per giovani assunti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 01/10/2018 qualora abbiano conseguito il Titolo di Studio nell’anno formativo 2018/2019.
Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’Apprendista deve avere almeno una trattenuta Ebav con contratto di apprendista nelle denunce mensili B01.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo sulle spese sostenute nell’anno di competenza per le aziende che hanno avviato un percorso innovativo a fronte di:
– [brevetti, marchi e modelli] Spese per informazioni, ricerche, deposito e registrazione di propri brevetti, marchi e modelli aziendali
– [prototipi] Spese per progettazione e realizzazione prototipi
Specifiche
Contributo una tantum per ogni specifica attività di innovazione (nel caso di costi sostenuti pluriennali per lo stesso progetto).
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.
Tra i Prototipi rientrano tutte le progettazioni che apportano caratteristiche nuove/strutturali alla gamma di prodotti realizzati dall’azienda; non rientrano i casi di esclusiva modifica estetica del prodotto.
Contributo alle aziende per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante tramite la modalità di formazione interna assistita ovvero svolta da parte di un Ente di formazione convenzionato con EBAV e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione
Specifiche
Per maggiori informazioni, contattare direttamente un Ente di Formazione promosso da Soci Ebav.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo Ebav viene erogato solo a completamento dell’iter formativo previsto e certificato dall’Ente di Formazione.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Scadenza
Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
Contributo SPERIMENTALE ai lavoratori dipendenti i cui figli, nell’anno scolastico o accademico 2023/2024 abbiano frequentato:
- Scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)
- ITS (Istituti Tecnici Superiori: Biennio di specializzazione post-diploma – www.sistemaits.it)
- Università
Requisiti
- Nel caso di frequenza presso Istituti Superiori (Scuola secondaria di secondo grado) o ITS, il conseguimento di una votazione annua media pari a 7/10, 70/100 o equivalente.
- In caso di frequenza universitaria, il conseguimento di almeno il 50% dei crediti formativi previsti per l’anno accademico, da dimostrare con idonea documentazione.
Per ciascuno studente, il contributo viene erogato con cadenza annuale per tutta la durata del ciclo scolastico.
Se anche il coniuge è versante Ebav per una diversa categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D22 per gli stessi figli.
Il contributo è previsto solo per i dipendenti con ISEE anno 2025 (riferito a reddito al 31/12/2023) inferiore o uguale a € 23.000.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per interventi sanitari gravi e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, i figli minori a suo carico, il suo coniuge o il convivente more uxorio o l’altro componente della coppia dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della Legge 76/2016, le cui spese sono state sostenute nell’anno di competenza.
Non possono essere richiesti contributi nel caso di:
- Interventi compresi nei livelli essenziali e uniformi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Nazionale
- Spese di importo inferiore a € 2.000
- Spese dentarie (protesi, impianti, ortodonzia)
- Spese per tickets
- Terapie riabilitative di qualsiasi genere
- Sedute di psicologia
- Interventi di estetica
- Intervento oculistico con laser per grado di miopia iniziale inferiore a otto diottrie per occhio
- Spese inerenti ai tentativi di procreazione assistita successivi al primo
- Quota parte spese già coperte da assicurazioni private
- Spese per strumentazione sanitaria
- Spese di degenza
L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari (ad esempio i casi in cui si attesti, tramite certificazione medica, l’urgenza dell’intervento o la necessità di utilizzare strutture private).
Contributo per le aziende che necessitano di consulenze per gara/e d’appalto pubblico, in relazione alla nuova normativa in materia
Specifiche
Le spese devono essere riferibili esclusivamente alle consulenze di professionisti o di servizi associativi, e relative a gare ordinarie di appalti di lavori pubblici a cui l’azienda intende partecipare.
Le relative fatture devono quindi riportare la descrizione “Consulenze per gara/e d’appalto pubblico”.
Sono esclusi i costi relativi a:
- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) attinente principalmente a forniture, servizi e manutenzioni pluriennali.
- Corsi di formazione sulla normativa degli Appalti.
La data di competenza è la data della fattura.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.