Alternanza Scuola Lavoro – Integrazione DVR

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Contributo alle aziende per l’integrazione del DVR in relazione all’accoglienza di studenti in alternanza formativa – ai sensi dell’articolo 1 comma33 della legge 13 luglio 2015 n.107, del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, del capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio2008 –

Il servizio deve essere realizzato dall’azienda avvalendosi di Professionisti e/o Strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo 23 gennaio 2018, con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento: anno di competenza.
Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dallo studente e rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza; attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; situazione della formazione e dell’informazione degli studenti, secondo quanto indicato dalla nota della regione Veneto sull’alternanza scuola lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel DVR dovrà essere inclusa anche la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in ASL sulla base delle indicazioni dell’art. 5 comma 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

Welfare contrattuale per l’apprendistato – aziende

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Trasformazione di un proprio dipendente dal contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Allo scopo di far conseguire all’apprendista assunto ex art. 43 la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato originario deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.

Consolidamento della professionalità

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Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Specifiche

Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.

Il dipendente, al 31 dicembre 2023, deve avere:

  1. Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
  2. Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
  3. Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
  4. Età: almeno 25 anni

Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

 

FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.

2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.

3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.

4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.

5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.

Figli minori con patologie gravemente invalidanti

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Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti

Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.

I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
•    Sindrome di down
•    Sordità
•    Cecità
•    Patologie oncologiche
•   
Talassemia Major
•    Drepanocitosi
•    Talasso-drepanocitosi
•    Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
•    Leucemia
•    Autismo
•    Distrofia
•    Diabete mellito
•    Sindrome di Potocki-Lupski
•    Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps

L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Integrazione DVR – Apprendistato duale e Lavoro agile

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Contributo alle imprese per l’integrazione, ovvero predisposizione qualora si tratti di prima assunzione da parte di imprese senza dipendenti, del DVR:

  • in relazione all’attivazione di percorsi di apprendistato duale con giovani minorenni e maggiorenni
  • in relazione a attivazione di progetti di sperimentazione Lavoro agile

Il servizio deve essere realizzato dall’impresa avvalendosi di professionisti e/o strutture dedicate delle Associazioni Artigiane aderenti (direttamente o tramite adesione di secondo livello) alle Federazioni Regionali firmatarie dell’accordo primo ottobre 2018, nel caso di apprendistato duale e/o del 20 dicembre 2019 nel caso di lavoro agile  con indicazione di propri collaboratori e/o dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria dovrà avere data antecedente la richiesta di prestazione.
L’anno di competenza è l’anno in cui viene emessa fattura.
Periodo di intervento:

  1. dall’anno scolastico/formativo 2023/2024 per l’apprendistato duale
  2. anno emissione fattura per  aggiornamento DVR nel caso di lavoro agile

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva.

Specifiche
Nel DVR, l’azienda dovrà indicare le mansioni/attività/operazioni che verranno effettuate dall’apprendista duale o del dipendente in modalità di lavoro agile   rispetto alle quali occorrerà in particolare tenendo conto della mancanza di esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, anche in relazione all’età alla mancanza di esperienza (nel caso di apprendista duale); attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro (agenti, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della interazione sull’organizzazione del lavoro; variazione della sede /luogo/luoghi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); variazione modalità orarie e periodi della prestazione lavorativa (nel caso di lavoro agile); utilizzo attrezzature di lavoro.

Welfare contrattuale per l’apprendistato – dipendenti

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Trasformazione del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
L’originario contratto di assunzione in apprendistato attivato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015 deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.

Premio formazione giovani apprendisti

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Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.

Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).
L’erogazione avverrà a verifica da parte di Ebav di 12 mesi presso la stessa azienda.
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Acquisto prima casa

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Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:

  • acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)

Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.

Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2023, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2022 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)

 

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Iniziative speciali di promozione

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I Progetti Speciali sono azioni rivolte alla generalità delle imprese di ciascuna categoria:

  1. Eventi, manifestazioni pubbliche, sfilate, mostre ed esibizioni che coinvolgano direttamente le imprese artigiane aderenti ad EBAV (non in via esclusiva) nella promozione al pubblico e/o operatori di mercato dei loro prodotti e servizi
  2. Convegni e seminari posti a conclusione di progetti finalizzati a:
    a. analizzare il mercato di riferimento della categoria/filiera per proporre strumenti innovativi ed adeguati che consentano alle imprese di coglierne l’evoluzione
    b. approfondire tematiche di carattere tecnico specialistico al fine di consentire alle imprese di essere competitive nel mercato di riferimento
    c. presentare e promuovere al pubblico il prodotto/servizio dell’impresa artigiana di uno specifico settore/filiera valorizzandone la qualità e le specificità

 

Si veda, per ogni dettaglio, GUIDA PROGETTI SPECIALI allegata.

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.