Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.
Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:
- a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
- a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine
Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.
Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.
Contributo per l’adozione di hardware/software finalizzato alla digitalizzazione aziendale.
Obiettivi
La filosofia di questo Servizio non è offrire un contributo alle aziende che acquistano prodotti per “stare al passo con i tempi” ma premiare le aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
Specifiche
Spese sostenute nell’anno di competenza per l’acquisto di:
– strumenti per la prototipazione rapida (come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori)
– hardware specialistico informatico finalizzato al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input/output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing strettamente correlati alla trasformazione digitale dei processi aziendali (sono esclusi dal contributo pc e server fisici)
– software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati (con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale) finalizzati a:
- digitalizzazione e automazione dei processi aziendali (Industria 4.0, ERP e CRM);
- e-commerce siano esse proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
- gestione delle risorse umane, welfare aziendale (smart working);
- calcolo dell’indice di redditività e tasso di innovazione;
- gestione relazioni clienti/fornitori (help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing);
- analisi dei dati di marketing on-line, big data e analytics, compresi tools per la SEO;
- manifattura digitale (es. sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering);
- comunicazione digitale (es. software per aggiornamento e sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata/virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
- cloud computing e file hosting;
- gestione documentale;
- miglioramento della sicurezza dati (come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall).
E’ indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo riquadro.
Il contributo è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio se di durata superiore a 24 mesi.
Si esplicita che in nessun caso possono rientrare i costi sostenuti per le procedure inerenti la fatturazione elettronica poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e personalizzazione che consenta di inserirla tra le tipologie di spesa ammissibile
Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro in caso di temporanea crisi aziendali secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del DLgs 148/2015.
Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) http://www.fondofsba.it/.
L’anno di competenza è il 2023 e successivi.
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI e RENDICONTAZIONI MENSILI DI SOSPENSIONE
Si vedano allegati a piè pagina.
Per info/aggiornamenti su procedure/regole FSBA: www.fondofsba.it e www.fondofsba.it/faq/
Vido Tutorial: Clicca qui
CONTRIBUZIONE CORRELATA
Ciascun consulente ha l’obbligo di verificare sempre, per ogni domanda presentata in Sinaweb, la corretta gestione della Contribuzione Correlata.
FSBA, nel proprio sito, ha pubblicato una guida specifica.