Inattività a causa di sospensione patente in conseguenza alla violazione delle norme previste dal Codice della strada, avvenute in servizio o fuori servizio.
Massimo erogabile: € 375 alla settimana (€75 per 5 gg)per 6 mesi nell’anno solare.
Periodo minimo di sospensione: 14 giorni di calendario anche non consecutivi.
La sospensione della patente deve essere conseguenza di una violazione delle norme previste dal Codice della strada. NON è possibile richiedere il contributo EBAV per le violazioni di cui agli art. 179, 186, 186 bis, 187, 189, 213 del Codice della Strada.
Nel solo caso che l’autorità Giudiziaria, a fronte della violazione degli articoli del codice della strada di cui sopra, si pronunci favorevolmente all’istanza ad essa rivolta dall’autista, la domanda potrà dallo stesso essere inoltrata ad EBAV che riconoscerà allora il sussidio di sospensione dal lavoro eventualmente intervenuto, in deroga ai tempi di presentazione della domanda di cui all’art. 24 comma 3° del regolamento generale di EBAV.
Le patenti straniere, non convertite precedentemente la sanzione, determinano il mancato contributo.
La procedura sarà attivata, previo accordo sindacale (vedi allegato), da stipulare presso una delle Associazioni Artigiane, tra l’impresa ed il dipendente assistito da una Organizzazione.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali entro 1 mese dalla firma dell’Accordo SOSP Autotrasporti.
Per poter ottenere contributi mensili da Ebav, ogni mese vanno inviati a Ebav i LUL del dipendente.
Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti
Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.
I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
• Sindrome di down
• Sordità
• Cecità
• Patologie oncologiche
• Talassemia Major
• Drepanocitosi
• Talasso-drepanocitosi
• Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
• Leucemia
• Autismo
• Distrofia
• Diabete mellito
• Sindrome di Potocki-Lupski
• Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps
L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per prima/nuova iscrizione a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza.
Specifiche
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo nell’arco di tutta la sua carriera professionale.
Per nuova adesione a Fondo previdenza, si intende la PRIMA ISCRIZIONE con destinazione TFR.
Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni sindacali
Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.
Specifiche
Servizio con graduatoria annuale: ogni categoria prevede un massimo di contributi erogabili per anno di competenza.
ATTENZIONE: La graduatoria verrà ordinata, alla presentazione di tutte le domande per l’anno di competenza, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale. La graduatoria sarà quindi realizzabile a partire dal mese di agosto.
Il dipendente, al 31 dicembre 2024, deve avere:
- Livello qualifica/inquadramento raggiunto: qualsiasi
- Anzianità maturata nel settore artigiano: almeno 5 anni ininterrotti
- Presenza nell’azienda in cui lavora: almeno 3 anni ininterrotti
- Età: almeno 25 anni
Il dipendente deve essere ancora in forza nella medesima azienda alla data di presentazione della Domanda.
Il dipendente deve avere trattenute complete e continuative (salvo se in Sospensione, Cig o Maternità) dal mese di assunzione in azienda, o alla data di “anzianità convenzionale” nel caso di affitto/cessione d’azienda.
Le domande escluse dalla graduatoria restano in esame fino a delibera del Comitato di Categoria per poter dare la possibilità ad eventuali recuperi.
Trattandosi di Contributo una tantum (unico e non ripetibile), ciascun dipendente può ricevere una sola volta il contributo Servizio D12 per rapporto di lavoro.
E’ escluso il contributo per coloro abbiano già presentato domanda D20 – Premio formazione giovani” nei 5 anni precedenti.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
FAQ
1. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro alternati a mesi in cui non è dipendente/versante Ebav
Non ha i requisiti perchè la presenza/anzianità deve essere ininterrotta.
2. Lavoratore il cui numero minimo di anni di presenza in azienda o di anzianità nel settore viene raggiunto solo attraverso più rapporti di lavoro ma comunque contigui (tutti i mesi determinano un versamento a Ebav, sebbene ci sia un’interruzione, ad esempio per conclusione rapporto a tempo determinato).
Il lavoratore ha i requisiti.
3. Lavoratore la cui azienda (A) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (B) ma il lavoratore mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..)
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (A): oltre che il dato di anzianità presente in busta paga, Ebav deve avere evidenza della continuità di rapporto nei B01 attraverso la data di “anzianità convenzionale” (e con l’apposita autocertificazione che viene richiesta all’azienda). Ovviamente un solo D12 può essere erogato al lavoratore in quanto unico e continuo rapporto di lavoro.
4. Lavoratore la cui azienda (C) viene conferita /ceduta / trasformata in azienda (D) ma il lavoratore NON mantiene stesso rapporto di lavoro contrattuale (scatti d’anzianità, TFR, ..); ha una nuova data assunzione e nuovo rapporto di lavoro, e al contempo risulta una data licenziamento dal precedente rapporto di lavoro.
La presenza in azienda parte dalla data di assunzione in azienda (D). Il lavoratore può fare domanda D12 per rapporto di lavoro con azienda (D), se raggiunti i requisiti, anche se avesse già ricevuto D12 per rapporto di lavoro con azienda (C), essendo rapporti di lavoro diversi.
5. Lavoratore la cui azienda ha cambiato in passato contratto/comparto artigiano.
Ha i requisiti solo se l’anzianità nello stesso settore/categoria è maturata da almeno 5 anni.
Contributo ai lavoratori che nell’anno di competenza hanno sottoscritto il primo finanziamento per:
- acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)
Specifiche
La casa deve risultare situata in Veneto.
Non si può accedere al contributo nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge, in quanto l’obbligazione per l’abitazione deve essere a carico del richiedente D62.
Se anche il coniuge è versante Ebav, non può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo: viene assicurata un’unica prestazione D62 per le persone dello stesso nucleo familiare.
La prestazione non può essere richiesta su operazioni di rinegoziazione di mutuo.
Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un diverso mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Il dipendente richiedente il Servizio D62, al 31 dicembre 2024, deve avere un’età inferiore ai 45 anni.
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2023 risulta inferiore o uguale a € 45.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per i costi sostenuti dai lavoratori dipendenti del settore Trasporto Merci per nuovo o rinnovo titolo abilitante conseguito in Unione Europea per lo svolgimento della professione (ADR, patentino muletti, gru, pale meccanica, etc).
Specifiche
L’anno di competenza fa riferimento alla data dell’attestato.
La valutazione delle tipologie di titoli ritenuti idonei all’erogazione del contributo sarà demandata al comitato di categoria.
Va presentata una domanda per titolo abilitante/attestato.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo ai lavoratori che nel corso dell’anno di competenza risultino essere confermati dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti.
Specifiche
Contributo una tantum (unico e non ripetibile).
L’anno di competenza è l’anno di termine contratto apprendistato.
L’erogazione avverrà comunque a verifica da parte di Ebav di ulteriori 12 mesi presso la stessa azienda (12 mesi successivi al periodo di apprendistato).
Attenzione, la richiesta di contributo D20 determina l’attesa di 5 anni prima di poter ottenere contributo una tantum tramite Servizio D12 – Consolidamento Professionalità.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per l’iscrizione e la frequenza in Italia, per l’anno scolastico 2024/2025, di un SOLO figlio frequentante:
- asilo nido
- scuola dell’infanzia
- scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Specifiche
Il contributo è previsto per tutte le domande in cui il Reddito familiare lordo 2023 risulta inferiore o uguale a € 30.000.
(NB: per Reddito familiare lordo si intende quello costituito dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Rientra nel concetto di nucleo familiare, oltre ai coniugati, anche i conviventi more uxorio e le coppie dello stesso sesso unite civilmente ai sensi della legge 76/2016)
Ad ogni nucleo familiare avente diritto viene assicurata un’unica prestazione afferente il sussidio scuola D63, ovvero, se anche il coniuge/convivente è versante Ebav, NON può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.
NB: il servizio è previsto nel caso in cui in famiglia uno solo dei figli frequenti le scuole indicate; nel caso di più figli frequentanti tali scuole, è previsto il Servizio D53 – Sussidio scolastico.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
Contributo per i costi sostenuti dai lavoratori dipendenti neoassunti del settore Trasporto Merci per la copertura delle spese relative al primo ottenimento della patente professionale per lo svolgimento dell’attività.
Specifiche
Le spese sostenute per il conseguimento della patente professionale devono essere state effettuate nell’arco dei 12 mesi di calendario antecedenti la data di assunzione.
Il lavoratore potrà presentare domanda una volta decorsi 6 mesi di calendario dalla data di assunzione in azienda.
L’anno di competenza fa riferimento alla data assunzione.
Per patente professionale si intente una patente superiore alla B o la “patente CQC”.
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci).
Limite annuo totale Fondo: €100.000
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali
Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive
Ragioni oggettive valide:
- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell’azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)
Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.
Specifiche
L’anno di competenza è l’anno di iscrizione al CPI – Centro per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione deve essere attestato dal CPI (indicando anche la data iscrizione o la data di invio DID INPS).
Il periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Il periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 20 settimane per licenziamento
Il periodo di disoccupazione erogabile inizia trascorsi 90 giorni dalla data di licenziamento.
Il contributo non è previsto per licenziamenti avvenuti in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che ha già ricevuto il contributo D51 per una parte delle 20 settimane, può richiedere a Ebav il saldo delle settimane di contributo non ricevute non appena ritornato in stato di disoccupazione con una nuova domanda D51.
In caso di superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata, il contributo è previsto a copertura del periodo massimo anche in caso di riconoscimento da parte in INPS quale destinatario di assegno per invalidità permanente.
Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 30 giorni dal termine delle 20 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso licenziamento ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D51 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 20 settimane: ogni nuova domanda D51 deve avere attestazione da parte del CPI riferibile a un periodo di disoccupazione maggiore a quello già erogato.