Contributo alle aziende che abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità nell’anno di competenza.
Specifiche
Il contributo può essere richiesto al rientro lavorativo del dipendente, terminato il periodo di maternità/paternità.
L’anno di competenza di riferimento è l’anno del primo rientro lavorativo.
Dal rientro lavorativo lavorativo deve essere stato effettuato almeno un versamento mensile ad EBAV.
In caso di maternità, deve essere stata presentata una domanda per maternità (modello D11m) Ebav.
In caso di paternità, il congedo parentale deve risultare di durata superiore a 90 giorni di calendario, anche non consecutivi.
EBAV, per l’esame della pratica, potrà richiedere in qualsiasi momento documentazione integrativa.
CONTRIBUTO
€ 400 per ciascun rapporto di lavoro
TEMPISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.
TRATTAMENTO FISCALE
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati” cumulativo verrà inviato al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento.
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Copia domanda INPS per indennità di maternità/paternità
ovvero
- Comunicazione di maternità obbligatoria all’azienda da parte della dipendente (non valido per paternità obbligatoria)
- Comunicazione di congedo parentale all’azienda da parte del dipendente (nel caso di estensione di maternità facoltativa o di paterrnità facoltativa)
[utilizzare eventualmente le ricevute delle domande Inps SR01 e SR23]