Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti
Specifiche
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al COMMA 1 dell’Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992.
I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo):
• Sindrome di down
• Sordità
• Cecità
• Patologie oncologiche
• Talassemia Major
• Drepanocitosi
• Talasso-drepanocitosi
• Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con Idrossiurea
• Leucemia
• Autismo
• Distrofia
• Diabete mellito
• Sindrome di Potocki-Lupski
• Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps
L’ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga
il limite di età stabilito (18 anni).
Se anche il coniuge è iscritto a Ebav, può presentare domanda di contributo D55 per gli stessi figli a carico.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.
CONTRIBUTO
€ 450 per figlio
TEMPISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.
TRATTAMENTO FISCALE
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Giudizio definitivo/Approvazione o Verbale di revisione/verifica (secondo la legge n.102 del 3 agosto 2009 – art.20) espresso da Inps (attraverso le Commissioni Medico Legali CML, le Commissioni Mediche Superiori, o le Sottocommissioni medico decentrate presso UOC/UOS territoriali INPS) sull’accertamento dell’invalidità civile, handicap e disabilità (NB: Si può ottenere la documentazione attraverso il sito internet www.inps.it utilizzando l’accesso PIN [Servizi per il Cittadino > Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari > Visualizzazione Richieste > N° Domus > PDF] o presso un Ente di patronato; non è sufficiente l’accertamento della Commissione ASL ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992 – art.4)
- Accertamento della Commissione ASL ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992 (ove necessario per dimostrare la gravità della patologia riconducendo al caso al COMMA 3 Art. 3 della legge n.104 del 05 febbraio 1992);
- Copia della dichiarazione dei redditi anno precedente (Mod. CUD, Mod. 730 o Mod. ANF/DIP), nel caso di figlio a carico ma non presente in stato famiglia.