Inattività a causa di sospensione patente in conseguenza alla violazione delle norme previste dal Codice della strada, avvenute in servizio o fuori servizio.
Massimo erogabile: € 375 alla settimana (€75 per 5 gg)per 6 mesi nell’anno solare.
Periodo minimo di sospensione: 14 giorni di calendario anche non consecutivi.
La sospensione della patente deve essere conseguenza di una violazione delle norme previste dal Codice della strada. NON è possibile richiedere il contributo EBAV per le violazioni di cui agli art. 179, 186, 186 bis, 187, 189, 213 del Codice della Strada.
Nel solo caso che l’autorità Giudiziaria, a fronte della violazione degli articoli del codice della strada di cui sopra, si pronunci favorevolmente all’istanza ad essa rivolta dall’autista, la domanda potrà dallo stesso essere inoltrata ad EBAV che riconoscerà allora il sussidio di sospensione dal lavoro eventualmente intervenuto, in deroga ai tempi di presentazione della domanda di cui all’art. 24 comma 3° del regolamento generale di EBAV.
Le patenti straniere, non convertite precedentemente la sanzione, determinano il mancato contributo.
La procedura sarà attivata, previo accordo sindacale (vedi allegato), da stipulare presso una delle Associazioni Artigiane, tra l’impresa ed il dipendente assistito da una Organizzazione.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali entro 1 mese dalla firma dell’Accordo SOSP Autotrasporti.
Per poter ottenere contributi mensili da Ebav, ogni mese vanno inviati a Ebav i LUL del dipendente.
REQUISITI DI CATEGORIA
Categoria | Contributo | Requisiti |
---|---|---|
Trasporto merci |
€ 75 per giorno non festivo |
TEMPISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.
TRATTAMENTO FISCALE
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Documenti da allegare:
- Copia verbale di contestazione
- Copia disposizione del Prefetto che ha disposto la sospensione della patente
- Copia dell’Accordo SOSP Autotrasporti, firmato
Altra documentazione necessaria:
- LUL mensili del dipendente (da inviare ogni mese a servizi@ebav.it)
Altra documentazione utile:
- Patente di guida
- Codice Fiscale Coniuge (se coniugato)