D34Integrazione per sospensione lavoro

Contributo a favore dei dipendenti per sospensione dal lavoro

ANNO DI COMPETENZA

2023-2024

DESTINATARI SERVIZIO

Dipendenti

SCADENZA

31/10/2024

Contributo “una tantum” a favore dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav, sospesi dal lavoro nel periodo Luglio 2023 / Marzo 2024.

Specifiche
Non potranno essere presentate più domande di contributo D34 per lo/a stesso/a lavoratore/trice, anche nel caso in cui, nel periodo interessato, siano stati sottoscritti diversi Accordi aziendali di Sospensione.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.

Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.


CONTRIBUTO

Contributo una tantum diversificato in base al periodo di effettiva sospensione dal lavoro nel periodo di riferimento (Luglio 2023 / Marzo 2024):

  1. da nr. 10 a nr. 14 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €100
  2. da nr. 15 a nr. 19 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa : €200
  3. da nr. 20 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa : €300

TEMPISTICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge.
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Copie delle buste paga relative ai mesi con almeno un giorno di effettiva sospensione

DOWNLOAD MODULISTICA