Welfare contrattuale per l’apprendistato – aziende

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Trasformazione di un proprio dipendente dal contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Allo scopo di far conseguire all’apprendista assunto ex art. 43 la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato originario deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.

Welfare contrattuale per l’apprendistato – dipendenti

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Trasformazione del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015

SPECIFICHE
Il contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale deve aver determinato il conseguimento di uno dei seguenti titoli:
– qualifica o del diploma professionale (ieFP)
– diploma di istruzione secondaria superiore (ITIS, IPSIA, LICEI…)
– certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
L’originario contratto di assunzione in apprendistato attivato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015 deve essere stato trasformato in apprendistato professionalizzante secondo quanto previsto dall’art. 43 comma 9 del d.lgs 81 del 15 giugno 2015.
L’anno di competenza è l’anno in cui avviene la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Il servizio può essere richiesto anche per contratti di apprendistato ex art. 43 dlgs. 81 del 15 giugno 2015 attivati antecedentemente al 1.1.2021 ma la cui trasformazione in apprendistato professionalizzante sia avvenuta nell’anno di competenza.
Il contributo sarà erogato allorchè siano decorsi almeno 4 mesi dal momento in cui è avvenuta la trasformazione e sia mantenuto il rapporto di lavoro, ossia siano inviate a Ebav 4 denunce mensili B01 in cui il lavoratore risulti avere trattenute Ebav e inquadramento apprendista.

Disoccupazione post contratto a termine

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Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti post contratto a termine.

Specifiche
L’anno di competenza è l’anno in cui è terminato il contratto di lavoro.
Periodo minimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per lavoratore: 8 settimane per rapporto di lavoro
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato:

  • a partire dalla data di iscrizione al Centro per l’Impiego o dalla data di invio DID INPS
  • a partire da almeno 90 giorni dalla data di cessazione contratto a termine

Il contributo non è previsto per rapporti di lavoro terminati in date diverse sempre presso la stessa azienda.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro indicata nell’ultimo B01 denunciato a EBAV.
In caso di nuova assunzione a tempo determinato non superiore ai 4 mesi, il lavoratore che stava già ricevendo il contributo D51 a copertura del periodo di disoccupazione, non può richiedere a Ebav il contributo anche con domanda D56, ma può contiuntinuare a utilizzare il contributo D51.

Scadenza e Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, in qualsiasi momento in cui il lavoratore è in stato di disoccupazione e comunque entro 30 giorni dal termine delle 8 settimane o dall’interruzione del periodo di disoccupazione.
Per lo stesso periodo di disoccupazione ciascun lavoratore può scegliere di presentare più domande D56 per poter ottenere “acconti” fino al saldo delle 8 settimane.